{"id":1564,"date":"2026-07-28T11:35:57","date_gmt":"2026-07-28T09:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/polish-citizenship.eu\/index.php\/?p=1564"},"modified":"2026-07-28T11:35:57","modified_gmt":"2026-07-28T09:35:57","slug":"eccezione-alla-regola-della-perdita-della-cittadinanza-per-orfano-a-seguito-di-naturalizzazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/polish-citizenship.eu\/index.php\/eccezione-alla-regola-della-perdita-della-cittadinanza-per-orfano-a-seguito-di-naturalizzazione\/","title":{"rendered":"Eccezione alla regola della perdita della cittadinanza per orfano a seguito di naturalizzazione"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ATTENZIONE! QUESTA \u00c8 UNA TRADUZIONE AUTOMATICA DAL POLACCO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Sentenza della Corte Suprema Amministrativa del 10 marzo 2026, causa n. II OSK 2293\/23)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza deriva da un caso in cui il padre di una persona che richiedeva la conferma della cittadinanza polacca era emigrato dopo la guerra, da orfano \u2013 avendo perso il padre \u2013 nel neonato Stato di Israele. Le autorit\u00e0 amministrative e il tribunale di primo grado hanno stabilito che, essendo minorenne, la sua cittadinanza dipendeva da quella del padre. Non avendo un padre, si doveva presumere che la sua cittadinanza fosse di sua esclusiva responsabilit\u00e0. Pertanto, avendo acquisito la cittadinanza israeliana nel settembre 1948, in conformit\u00e0 con la legge israeliana, aveva contemporaneamente perso la cittadinanza polacca ai sensi dell&#8217;articolo 11 della Legge del 20 gennaio 1920 sulla cittadinanza dello Stato polacco. La tesi si basava sull&#8217;interpretazione secondo cui l&#8217;articolo 13 della suddetta legge (la concessione e la perdita della cittadinanza polacca, salvo diversa disposizione dell&#8217;atto di concessione o della sentenza di revoca, si estende anche alla moglie della persona che acquisisce o perde la cittadinanza polacca, nonch\u00e9 ai figli fino al compimento dei 18 anni) tutelerebbe la famiglia solo durante la vita del padre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte Suprema Amministrativa (NSA) non ha condiviso tali valutazioni. Ha basato le proprie argomentazioni su diversi punti. In primo luogo, attraverso l&#8217;interpretazione, ha sottolineato la necessit\u00e0 della piena capacit\u00e0 giuridica. In secondo luogo, la mancanza di genitori disposti ad adottare il padre del ricorrente o altri tutori legali, e la necessit\u00e0 di agire in base agli standard contemporanei di tutela dei diritti dei minori. In terzo luogo, l&#8217;ambiguit\u00e0 dello status di cittadinanza nello Stato di Israele, regolamentato solo nel 1952.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi, la Corte Suprema Amministrativa ha indicato che, data la necessit\u00e0 di tutelare i diritti del minore, la questione della perdita della cittadinanza polacca doveva essere valutata in modo specifico. Fino al 1952, lo Stato di Israele era formalmente uno Stato senza cittadini. Tuttavia, la Corte amministrativa suprema sostiene che in questo caso si debba tenere conto della mancanza di piena capacit\u00e0 giuridica, che ha impedito al padre del ricorrente di intraprendere azioni volte a impedirgli di ottenere la cittadinanza dello Stato di Israele e, di conseguenza, di perdere la cittadinanza polacca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATTENZIONE! QUESTA \u00c8 UNA TRADUZIONE AUTOMATICA DAL POLACCO. (Sentenza della Corte Suprema Amministrativa del 10 marzo 2026, causa n. 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