Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando gli obblighi di presentazione di determinati documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n.
Quanto sopra si applica il regolamento?
Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (2016/1191) si applica dal 16 febbraio 2019. Per quanto riguarda alcuni documenti pubblici emessi dalle autorità di uno Stato membro, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, il regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione o da altra attività e la semplificazione di altri adempimenti.
LEGALIZZAZIONE
A quali documenti si applica?
I documenti ufficiali sono nel significato di cui sopra Normative: atti dell'autorità giudiziaria, atti amministrativi, atti notarili, certificati ufficiali apposti su atti firmati da soggetti privati (es. attestazione della trascrizione di un atto o della sua esistenza ad una certa data), ufficiali e notarili certificazione di firme, documenti redatti da agenti diplomatici o funzionari consolari.
Il regolamento si applica agli atti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, il cui scopo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti:
- nascita (es. atto di nascita);
- la sopravvivenza della persona;
- decesso (es. certificato di morte);
- nome e cognome;
- matrimonio, compresa la capacità di sposarsi e lo stato civile (es. certificato di matrimonio);
- divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio (es. sentenza di divorzio);
- unione registrata, compresa la capacità di contrarre un'unione registrata e lo status di unione registrata;
- scioglimento dell'unione, separazione legale o annullamento dell'unione registrata;
- l'origine del minore;
- adozione;
- luogo di residenza o residenza;
- nazionalità;
- assenza di precedenti penali, a condizione che al cittadino dell'Unione siano rilasciati documenti ufficiali in tal senso dalle autorità dello Stato membro di cui è cittadino.
- risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, se desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono.
A quali documenti non si applica?
Il regolamento non si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo e alle copie certificate conformi di tali documenti prodotte dalle autorità di uno Stato membro. Si tratta quindi di documenti che non sono stati rilasciati dalle autorità degli Stati membri, anche se tali autorità ne hanno certificato la veridicità.
Che effetto ha questo regolamento?
I documenti pubblici oggetto del presente regolamento e le loro copie autenticate sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione e operazione analoga.
Il regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano materie disciplinate dal presente regolamento, ma prevale su altre disposizioni di accordi o intese bilaterali o multilaterali concluso dagli Stati membri, nelle relazioni tra gli Stati membri che ne sono parti.