Notizia

ATTENZIONE! traduzione automatica dal polacco

Matrimonio previo riconoscimento della cittadinanza polacca

Ai sensi dell'art. 30 sezione 1 punto 2a della legge attualmente in vigore del 2 aprile 2009 sulla cittadinanza polacca, il cittadino polacco è lo straniero che risiede ininterrottamente sul territorio della Repubblica di Polonia per almeno 2 anni sulla base di un permesso di soggiorno permanente, di lunga durata permesso di soggiorno temporaneo dell'Unione Europea o diritto di residenza permanente, che è sposato con un cittadino polacco da almeno 3 anni.

Sorge quindi la domanda: il coniuge dello straniero deve avere la cittadinanza polacca sempre dal momento del matrimonio, oppure solo al momento del matrimonio, o forse gli basta avere la cittadinanza polacca al momento del riconoscimento?

Un'interpretazione mirata suggerisce di abbandonare l'interpretazione puramente linguistica di questa disposizione, secondo la quale il coniuge straniero dovrebbe avere la cittadinanza polacca solo il giorno del matrimonio. Si arriverebbe al risultato assurdo che uno straniero potrebbe essere riconosciuto cittadino polacco se sposasse un cittadino polacco, ma dopo il matrimonio il coniuge perderebbe la cittadinanza polacca e non l'avrebbe più al momento del riconoscimento. La ratio legis della disposizione in questione è quella di agevolare l'acquisto della cittadinanza polacca da parte dei coniugi di cittadini polacchi il cui matrimonio sia durato almeno 3 anni, indipendentemente da quando il coniuge dello straniero possiede la cittadinanza polacca.

Una normativa simile era in vigore con la legge del 15 febbraio 1962 sulla cittadinanza polacca. Ai sensi dell'art. 10 della presente legge, lo straniero sposato da almeno 3 anni con una persona avente la cittadinanza polacca, che risiede nel territorio della Repubblica di Polonia in base al permesso di domicilio, al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo Comunità europee o chi ha il diritto di soggiorno permanente, può acquisire la cittadinanza polacca, se entro 3 anni e 6 mesi dalla data di matrimonio con una persona con cittadinanza polacca o 6 mesi dalla data di ottenimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero l'ottenimento del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo delle Comunità europee o l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente presenteranno apposita dichiarazione all'autorità competente e questa autorità emetterà una decisione di accettazione della dichiarazione.

Interpretazione dell'art. 10 della legge del 1962 è stato oggetto di esame da parte della Corte amministrativa suprema. Questa Corte, nella sentenza del 13 giugno 2007 (II OSK 1098/06), ha affermato

La disposizione dell'art. 10 sezione 1 della legge del 15 febbraio 1962 sulla cittadinanza polacca (Gazzetta ufficiale del 2000, n. 28, punto 353 e successive modifiche) si applica anche se al momento della conclusione del matrimonio il coniuge dello straniero non aveva la cittadinanza polacca, e li ha acquisiti dopo essersi sposato.

Nella motivazione della sentenza in esame si legge che l'interpretazione di tali disposizioni avanzata dalla Corte è corroborata anzitutto dal fatto che nell'art. 10 sezione 1a della legge sulla cittadinanza polacca sono stati introdotti due termini indipendenti per la presentazione della dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza polacca da parte di uno straniero. Il primo periodo viene conteggiato dalla data in cui lo straniero ottiene il permesso di soggiorno, il secondo periodo dalla data del matrimonio. Se si assumesse che il modo in cui è stato definito il secondo termine implica che la condizione per l’acquisizione della cittadinanza polacca sia che la persona con cui lo straniero si sposa abbia la cittadinanza polacca al momento della conclusione del matrimonio, allora sarebbe impossibile accettare situazione che differenzia le condizioni per acquisire la cittadinanza polacca con questa modalità a seconda di quale dei termini per la presentazione della dichiarazione di volontà viene invocato dallo straniero. Non vi è dubbio che, nel caso di presentazione di una dichiarazione di volontà con riferimento al termine che decorre dalla data di ottenimento del permesso di domicilio da parte dello straniero, non si può in alcun modo ritenere che condizione per l'acquisto della cittadinanza non sia soltanto che il lo straniero soggiorna per almeno 3 anni sposato con una persona con cittadinanza polacca, ma anche che questa persona aveva già la cittadinanza polacca il giorno della conclusione del matrimonio con questo straniero.

Va inoltre notato che la Convenzione sulla cittadinanza delle donne sposate, aperta alla firma a New York il 20 febbraio 1957, alla quale la Polonia ha aderito nel 1959 (Gazzetta ufficiale del 1959, n. 56, punti 334 e 335), non subordina l'applicazione della procedura semplificata per l'acquisto della cittadinanza al fatto che il coniuge dello straniero abbia, alla data della conclusione del matrimonio, cittadinanza matrimoniale del Paese per il quale lo straniero richiede. Lo scopo dell'introduzione della "procedura speciale semplificata di naturalizzazione" da parte degli Stati vincolati dalla Convenzione era quello di consentire alle donne di acquisire la cittadinanza del marito in tempi relativamente brevi e in modo semplificato rispetto al modo di acquisire la cittadinanza al di fuori di questa procedura.

La Corte ha affermato che le considerazioni sopra esposte portano a concludere che la disposizione dell'art. 10 sezione 1 della legge sulla cittadinanza polacca si applica anche se al momento del matrimonio il coniuge dello straniero non aveva la cittadinanza polacca e l'ha acquisita dopo il matrimonio.

A causa della somiglianza delle disposizioni della legge del 1962 con le disposizioni della legge del 2009, si deve presumere che la sentenza della Corte amministrativa suprema del 13 giugno 2007 sia ancora valida.