Acquisizione della cittadinanza polacca nel territorio della "spartizione ungherese"
Le regioni di Spisz e Orawa appartenevano al Regno d'Ungheria prima che la Polonia riacquistasse l'indipendenza nel 1918, motivo per cui, in senso formale, possiamo parlare di una "spartizione ungherese". In base al Trattato di Trianon, firmato il 4 giugno 1920, parte di questi territori fu ufficialmente trasferita alla Polonia e alla Cecoslovacchia.
A differenza del resto della spartizione austriaca, l'acquisizione della cittadinanza polacca da parte degli abitanti di Spisz e Orawa fu regolamentata separatamente dall'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica Cecoslovacca su questioni legali e finanziarie, firmato a Varsavia il 23 aprile 1925. Secondo l'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo, la cittadinanza polacca veniva acquisita ipso jure dalle persone che possedevano il diritto di swojszczyzna (appartenenza comunitaria) a partire dal 1º gennaio 1914 o che avevano un domicilio nella regione dal 1º gennaio 1908. Il diritto alla cittadinanza spettava allo Stato nel cui territorio si trovava la comunità di swojszczyzna o il domicilio.
Inoltre, fu stabilito che:
- Le persone con diritto di swojszczyzna in comuni divisi dal confine diventavano cittadini dello Stato a cui era stata assegnata la parte del comune in cui risiedevano il 28 luglio 1920.
- Se non risiedevano nel comune diviso in quella data, acquisivano la cittadinanza dello Stato a cui era stata assegnata la parte del comune in cui avevano risieduto per ultimo prima di trasferirsi.
Differenze rispetto alla spartizione austriaca
A Spisz e Orawa, le regole erano più restrittive rispetto all'ex spartizione austriaca, dove:
Non era necessario dimostrare la swojszczyzna dal 1914: bastava provare questo diritto entro il 31 gennaio 1920 (data di entrata in vigore della Legge sulla cittadinanza polacca del 1920).
Aspetti procedurali
Per dimostrare la swojszczyzna o il domicilio, oltre ai registri comunali o ai documenti di appartenenza comunitaria, erano ammesse altre prove, come testimonianze. In caso di coesistenza di swojszczyzna e domicilio, prevaleva il primo come base per l'acquisizione della cittadinanza.