Convenzione con l'URSS del 1958
Decisioni della Corte:
Convenzione tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo dell'URSS sulla regolamentazione della cittadinanza e delle persone con doppia cittadinanza, firmata a Varsavia il 21 gennaio 1958.
- Sentenza della Corte amministrativa suprema del 18 novembre 2013, II OSK 1364/12
In assenza di prove che confermino il fatto che i genitori del ricorrente abbiano presentato una dichiarazione unanime sulla scelta della cittadinanza polacca per lui, si è constatato che la perdita della cittadinanza polacca da parte del ricorrente è avvenuta l'8 maggio 1958 sulla base della Convenzione tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo dell'URSS sulla regolamentazione della cittadinanza e delle persone con doppia cittadinanza, firmato a Varsavia il 21 gennaio 1958 (Gazzetta ufficiale n. 32, punto 143).
- Sentenza della Corte amministrativa suprema del 19 luglio 2011, II OSK 1124/10
Il ragazzo i cui genitori non hanno presentato la dichiarazione di scelta della cittadinanza polacca non ha la cittadinanza polacca perché i suoi genitori non hanno presentato la dichiarazione di scelta della cittadinanza polacca entro il termine prescritto, per cui in quella data ha perso la cittadinanza polacca, il che riguardava anche il loro figlio minorenne.
Ai sensi della Convenzione del 21 gennaio 1958, conclusa tra il Governo della Repubblica popolare polacca e il Governo dell'URSS sulla regolamentazione della cittadinanza delle persone con doppia cittadinanza, le persone che risiedono nel territorio di una delle parti contraenti che, secondo la legislazione delle Parti contraenti, sono loro cittadini, potrebbero, ai sensi della presente Convenzione, scegliere la nazionalità di una delle Parti contraenti. Tale convenzione prevedeva che le persone che risiedono nel territorio di una delle Parti Contraenti e desiderano scegliere la cittadinanza dell'altra Parte Contraente debbano presentare una dichiarazione all'Ambasciata o al Consolato di quell'altra Parte Contraente, e le dichiarazioni di scelta della cittadinanza potrebbero essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Soggetti che, nel corso di quanto sopra non hanno presentato una dichiarazione di scelta di cittadinanza entro tale termine, sono stati riconosciuti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, esclusivamente come cittadini della Parte contraente nel territorio della quale risiedono.