Convenzione con l'URSS del 1958
Decisioni della Corte:
Convenzione tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo dell'URSS sulla regolamentazione della cittadinanza e delle persone con doppia cittadinanza, firmata a Varsavia il 21 gennaio 1958.
- Sentenza della Corte Suprema Amministrativa del 18 settembre 2025, Caso II OSK 1805/24
Per quanto riguarda le affermazioni del ricorrente secondo cui la Convenzione del 1958 potrebbe non essere stata correttamente promulgata in URSS, occorre sottolineare che la Corte Suprema Amministrativa è autorizzata a esaminare solo gli effetti giuridici di tale accordo nell'ordinamento giuridico polacco. Sebbene l'articolo 10 di tale Convenzione preveda la sua pubblicazione nella stampa periodica delle Parti Contraenti, l'esame se e come l'altro Stato parte di tale accordo lo abbia pubblicato in una gazzetta ufficiale e ne abbia attuato le disposizioni, anche mediante la pubblicazione di informazioni relative a tale accordo sulla stampa, esula dalla sfera di controllo sia degli organi della pubblica amministrazione polacca sia del tribunale amministrativo polacco (cfr. sentenza della Corte Suprema Amministrativa del 23 aprile 2010, Caso II OSK 565/09).
- Sentenza della Corte Suprema Amministrativa del 6 maggio 2015, Caso II OSK 2371/13
Il ricorrente sosteneva di essere nato negli Stati Uniti, che i suoi genitori risiedevano negli Stati Uniti e che, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione del 1965, avevano precedentemente acquisito la cittadinanza americana. Secondo il ricorrente, l'URSS aveva un principio esclusivo di cittadinanza sovietica e non riconosceva simultaneamente la cittadinanza di uno Stato straniero. Di conseguenza, le persone che emigravano negli Stati Uniti e acquisivano la cittadinanza statunitense venivano considerate come se avessero perso la cittadinanza sovietica al momento dell'uscita dal Paese. La posizione del Tribunale di primo grado secondo cui tale eccezione era inammissibile è errata, in quanto il ricorrente non è riuscito a dimostrare che, a seguito dell'emigrazione negli Stati Uniti e dell'acquisizione della cittadinanza statunitense, sua madre avesse perso la cittadinanza sovietica. Secondo la Corte Suprema Amministrativa, è corretta la posizione del ricorrente secondo cui l'impatto dell'acquisizione della cittadinanza americana sul potenziale possesso della cittadinanza sovietica avrebbe dovuto essere determinato d'ufficio dal Ministro, e la mancata determinazione ha costituito una violazione delle norme procedurali. La Corte Suprema Amministrativa concorda con la posizione espressa nel ricorso per cassazione secondo cui tale determinazione riguardava il testo del diritto straniero, in particolare il diritto sovietico in materia di cittadinanza, in particolare i possibili motivi di perdita della stessa, ad esempio a seguito dell'acquisizione della cittadinanza straniera. Non si può ignorare che il ricorrente ha allegato al ricorso la decisione del Ministro degli Interni del (...) febbraio 2012, emessa in un caso diverso, che indica che, nell'ambito del procedimento probatorio, l'autorità ha richiesto informazioni al Capo della Sezione Consolare dell'Ambasciata polacca a Mosca in merito alla perdita della cittadinanza sovietica da parte di un cittadino sovietico emigrato in Israele per ottenere la residenza permanente nel 1975 e che aveva acquisito la cittadinanza israeliana. La risposta è stata che i cittadini sovietici emigrati in Israele erano considerati come se avessero perso la cittadinanza sovietica al momento dell'uscita dal Paese. Pertanto, i dubbi del ricorrente circa l'esistenza di una situazione analoga per quanto riguarda i cittadini sovietici emigrati negli Stati Uniti sono fondati. In assenza di chiarimenti su questo punto, era ingiustificato concludere che la madre del ricorrente possedesse la cittadinanza sovietica al momento della sua nascita. Di conseguenza, la Convenzione del 1965 era ingiustificata e si è constatato che, ai sensi delle sue disposizioni, il ricorrente possedeva la cittadinanza sovietica per via materna e aveva perso la cittadinanza polacca acquisita per via paterna.
- Sentenza della Corte amministrativa suprema del 18 novembre 2013, II OSK 1364/12
In assenza di prove che confermino il fatto che i genitori del ricorrente abbiano presentato una dichiarazione unanime sulla scelta della cittadinanza polacca per lui, si è constatato che la perdita della cittadinanza polacca da parte del ricorrente è avvenuta l'8 maggio 1958 sulla base della Convenzione tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo dell'URSS sulla regolamentazione della cittadinanza e delle persone con doppia cittadinanza, firmato a Varsavia il 21 gennaio 1958 (Gazzetta ufficiale n. 32, punto 143).
- Sentenza della Corte amministrativa suprema del 19 luglio 2011, II OSK 1124/10
Il ragazzo i cui genitori non hanno presentato la dichiarazione di scelta della cittadinanza polacca non ha la cittadinanza polacca perché i suoi genitori non hanno presentato la dichiarazione di scelta della cittadinanza polacca entro il termine prescritto, per cui in quella data ha perso la cittadinanza polacca, il che riguardava anche il loro figlio minorenne.
Ai sensi della Convenzione del 21 gennaio 1958, conclusa tra il Governo della Repubblica popolare polacca e il Governo dell'URSS sulla regolamentazione della cittadinanza delle persone con doppia cittadinanza, le persone che risiedono nel territorio di una delle parti contraenti che, secondo la legislazione delle Parti contraenti, sono loro cittadini, potrebbero, ai sensi della presente Convenzione, scegliere la nazionalità di una delle Parti contraenti. Tale convenzione prevedeva che le persone che risiedono nel territorio di una delle Parti Contraenti e desiderano scegliere la cittadinanza dell'altra Parte Contraente debbano presentare una dichiarazione all'Ambasciata o al Consolato di quell'altra Parte Contraente, e le dichiarazioni di scelta della cittadinanza potrebbero essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Soggetti che, nel corso di quanto sopra non hanno presentato una dichiarazione di scelta di cittadinanza entro tale termine, sono stati riconosciuti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, esclusivamente come cittadini della Parte contraente nel territorio della quale risiedono.







