Rimpatrio ai sensi della legge del 1951
Decisioni della Corte:
- Risoluzione della Corte Suprema del 23 giugno 1988, III AZP 6/88
Un minore giunto in Polonia da un altro Paese nell'ambito di una campagna di rimpatrio quando era in vigore la legge dell'8 gennaio 1951 sulla cittadinanza polacca, ha acquisito la cittadinanza polacca ai sensi dell'art. 10 sezione 3 di questa legge, anche se la madre con la quale è arrivata non aveva la cittadinanza polacca prima del 1939 e non era di nazionalità polacca, ma è stata riconosciuta come rimpatriata, e la paternità di un cittadino polacco (anch'esso rimpatriato) non è stata legalmente stabilita .
- Sentenza della Corte Suprema del 26 aprile 1958, 3 CR 135/58
(…)
La questione se un minore arrivato in Polonia con la madre sulla base dei documenti di rimpatrio di entrambe le persone debba essere considerato rimpatriato e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 10 della legge sulla cittadinanza polacca (Gazzetta ufficiale n. 4, punto 25) - per un cittadino polacco, non può essere risolta da un tribunale, ma solo dalle autorità amministrative competenti, le cui decisioni non sono soggette al controllo del tribunale.