Riconoscimento della cittadinanza (legge del 1951)
Decisioni della Corte:
- Sentenza della Corte Suprema Amministrativa (fino al 31 dicembre 2003) a Varsavia del 23 settembre 2002, V SA 2721/01
Le disposizioni della legge dell'8 gennaio 1951 sulla cittadinanza polacca (Gazzetta ufficiale del 1951, n. 4, punto 25), e in particolare l'art. 3 della presente legge, secondo cui l'autorità competente può riconoscere come cittadini polacchi le persone che, alla data di entrata in vigore della legge, non soddisfacevano le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza per legge e risiedevano in Polonia da allora almeno il 9 maggio 1945, a meno che non siano venuti in Polonia come stranieri di una nazionalità specifica e siano stati trattati in Polonia come stranieri. Il riconoscimento della cittadinanza polacca non dipendeva dalla presentazione di una domanda da parte dell'interessato, poteva essere fatto d'ufficio e non si estendeva ai figli minorenni della persona riconosciuta. È stato sottolineato che in pratica il riconoscimento come cittadino polacco d’ufficio veniva applicato alle persone che risiedevano permanentemente in Polonia nel periodo tra le due guerre e che precedentemente godevano dello status di cittadino polacco, che potevano contare sul fatto di avere la cittadinanza straniera, ad es di essere nati sul territorio di un paese straniero, tuttavia, prima della data di entrata in vigore della legge del 1951, non erano trattati dalle autorità polacche come stranieri, cioè esercitavano i diritti dei cittadini polacchi.
Il riconoscimento come cittadino polacco che soddisfa le condizioni specificate nell'art. 3 della legge, non era subordinato alla presentazione di una domanda da parte dell'interessato, e l'atto di riconoscimento in questione del 1951 si applica solo a Stanisław M. e non si estendeva ai suoi figli minorenni. Ciò significa che la decisione di allora non ha introdotto alcuna modifica allo status di cittadinanza del richiedente allora minorenne. Tali cambiamenti nell'attuale status di cittadinanza del richiedente non sarebbero inoltre causati da un'eventuale decisione di invalidare l'atto di riconoscimento in questione.
- Decisione della Corte Suprema del 29 novembre 1956, III KO 68/56
Riconoscimento cittadino polacco ai sensi dell'art. 3 della legge del 8 gennaio 1951 sulla cittadinanza polacca (Gazzetta ufficiale n. 4, punto 25) non produce effetti giuridici se tale riconoscimento non è stato reso noto all'interessato nelle forme prescritte dalla legge.